sabato 6 febbraio 2010

Cassazione Civile, sez.I, sentenza n. 4920 05-06-1987

Callisto c. Banco Sicilia
Nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere, l’ anatocismo costituisce, per effetto del comportamento della generalità dei consociati, un uso normativo ai sensi dell’art. 8 disp.prel. c.c., la cui applicazione deve considerarsi legittima anche in mancanza dei presupposti di cui all’art. 1283 c.c.

Corte d'Appello di Roma 06-10-1986

Società Lesca e altro c. ANAS
Il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. ha la propria “ratio” nell’esigenza di evitare, salve le eccezioni previste dalla norma, che al creditore di un’obbligazione pecuniaria competano interessi ulteriori rispetto a quelli convenuti o legali; viceversa, dopo l’estinzione dell’obbligazione principale, il debito d’interessi assume carattere autonomo e perde il connotato dell’accessorietà rispetto all’obbligazione principale: esso diviene, pertanto, un’obbligazione pecuniaria produttiva di interessi, secondo le regole generali sull’adempimento.

Cassazione Civile, sez. II, sentenza n. 103 11-01-1986

Erario c. Pasca
Con riguardo ad un debito pecuniario certo, ma non liquido, gli interessi, ancorché maturino nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, vengono a scadenza solo con la pronuncia giudiziale, e, pertanto, possono produrre ulteriori interessi (cosiddetto anatocismo ) solo a partire da tale scadenza, nel concorso degli altri requisiti fissati dall’art. 1283 c.c., non anche per il periodo precedente.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 5781 15-11-1984

ANAS c. Salati
La disposizione che ammette l’ anatocismo , dettata dall’art. 1283 c.c. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è quindi estensibile ai cosiddetti debiti di valore, quale è quello derivante dalla responsabilità per danni.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 5409 19.08.1983

Magnisi c. Cassa risparmio Vittorio Emanuele SiciliaGli usi normativi che consentono l’ anatocismo sono ravvisabili nelle relazioni fra gli istituti di credito ed i clienti.

Tribubale di Messina 16-08-2005

Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi deve applicarsi la capitalizzazione degli interessi moratori con cadenza annuale, con la medesima prevista per gli interessi dovuti dalla banca, in virtù del generale principio relativo alla cadenza temporale annuale “ex lege” degli interessi, ricavabile dal disposto dell’art. 1284 c.c. comma 1 ed in applicazione dellart. art. 120 t.u. legge bancaria che sancisce il principio di corrispondenza temporale tra interessi passivi e interessi attivi, nel senso che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, quale principio di correttezza e di buona fede nellesecuzione del contratto.

sabato 3 ottobre 2009

Banche: operativa la moratoria sulle Pmi.

All’ accordo sul credito a favore delle Pmi, firmato lo scorso 3 agosto da ABI e dalle associazioni imprenditoriali dell’Osservatorio banche-imprese, hanno sinora aderito la maggior parte degli istituti di credito italiani
Lo scorso 3 agosto è stato firmato a Milano dall’Abi e da organizzazioni imprenditoriali dell’Osservatorio banche-imprese, alla presenza del ministro dell'Economia Giulio Tremonti, l’Avviso comune sulla cosiddetta “moratoria dei debiti delle Pmi” con cui si condividono alcuni impegni a favore delle Pmi che a causa della crisi registrano difficoltà finanziarie temporanee. In particolare l’accordo prevede una sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo vantate dalle banche nei confronti delle Pmi e altre misure volte al miglioramento della patrimonializzazione delle imprese.Come recita il testo dell’accordo, obiettivo della moratoria è quello di “favorire la continuità dell’afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medi imprese con adeguate prospettive economiche e che possano provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà”. L’Avviso comune si propone inoltre di “promuovere il processo di patrimonializzazione delle Pmi”.L’Avviso comune individua nello specifico i seguenti interventi:- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;- un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale.L’Avviso prevede in particolare che:- sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma dell’Avviso. Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;- possono effettuare la domanda di sospensione le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione della sospensione o dell’allungamento dell’anticipazione su crediti non hanno posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso;- per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate “in bonis” e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all’Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto;- la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.- le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2010. L’Avviso ha validità per le operazioni che presentano caratteristiche pari a quelle descritte o migliorative per il cliente della banca.