Tribunale di Lecce 15-12-2009
Deve ritenersi nulla la clausola contenuta nei contratti bancari che prevede il pagamento di interessi derivanti dai c.d. giorni valuta fittizi (in contrapposizione alla concreta data-operazione, la quale si realizza decurtando al contrario i giorni in cui l'utente deposita il denaro, con diminuzione degli interessi creditori in favore dell'utente), in quanto relativi ad addebiti e ad accrediti che non risultano computati in relazione al giorno in cui è stata effettuata l'operazione bancaria.
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