giovedì 25 febbraio 2010

E' nullo il mutuo fondiario utilizzato per estinguere debiti nei confronti della stessa banca mutuante.

Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, sent. n. 326 11-08-2008 - Qualora il contratto di mutuo fondiario venga utilizzato non già al fine di erogare la somma mutuata ma per ripianare debiti nei confronti della banca mutuante e sostituire i debiti chirografari con altri di pari importo assistiti da garanzie reali e personali, l'operazione non è meritevole di tutela in quanto il contratto di mutuo viene utilizzato non già per concedere un finanziamento ma per costituire una ipoteca a garanzia di un debito preesistente. La fattispecie appare quindi viziata sotto il profilo causale, in quanto la causa concreta di garanzia è incompatibile con il tipo legale del mutuo, e viziata sotto il profilo causale ed affetta da nullità ex art. 1418 cod. civ. La prescrizione - decennale - della domanda di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre non dalla data delle singole operazioni ma dalla data di definitiva chiusura del conto. ...

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