Callisto c. Banco Sicilia
Nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere, l’ anatocismo costituisce, per effetto del comportamento della generalità dei consociati, un uso normativo ai sensi dell’art. 8 disp.prel. c.c., la cui applicazione deve considerarsi legittima anche in mancanza dei presupposti di cui all’art. 1283 c.c.
sabato 6 febbraio 2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento