Erario c. Pasca
Con riguardo ad un debito pecuniario certo, ma non liquido, gli interessi, ancorché maturino nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, vengono a scadenza solo con la pronuncia giudiziale, e, pertanto, possono produrre ulteriori interessi (cosiddetto anatocismo ) solo a partire da tale scadenza, nel concorso degli altri requisiti fissati dall’art. 1283 c.c., non anche per il periodo precedente.
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