sabato 6 febbraio 2010

Tribubale di Messina 16-08-2005

Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi deve applicarsi la capitalizzazione degli interessi moratori con cadenza annuale, con la medesima prevista per gli interessi dovuti dalla banca, in virtù del generale principio relativo alla cadenza temporale annuale “ex lege” degli interessi, ricavabile dal disposto dell’art. 1284 c.c. comma 1 ed in applicazione dellart. art. 120 t.u. legge bancaria che sancisce il principio di corrispondenza temporale tra interessi passivi e interessi attivi, nel senso che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, quale principio di correttezza e di buona fede nellesecuzione del contratto.

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