sabato 6 febbraio 2010

Tribunale di Roma 27-06-1987

Banca Nazionale Agricoltura c. Fallimento Soc. Or Vend e altro
È nulla la clausola di un contratto di conto corrente bancario con cui le parti abbiano pattuito interessi extralegali sul capitale e sugli interessi trimestralmente capitalizzati con riferimento al tasso d’uso o alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito, perché, pur dovendosi ritenere la validità, in via generale,della determinazione “per relationem” del tasso extralegale degli interessi quella clausola non garantisce la diretta individuazione e quantificazione delle prestazioni (che nella specie devono essere contenute in contratti stipulati in forma scritta “ad substantiam”), dato che la clausola anzidetta si limita a riferirsi ad un tasso risultante da fattori di mercato interni ed internazionali ed alle decisioni unilaterali prese monopolisticamente dal cartello bancario e dato che non esiste in concreto un tasso d’uso, conoscibile almeno “ex post”, ma soltanto un insieme di tassi diversi, compresi tra il “prime rate ” e il “top rate”, determinati discrezionalmente dagli istituti bancari.

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