Cassazione: La banca può recedere dal contratto di apertura di credito senza alcuna motivazione ma il cliente può contestare l'illegittimità del recesso per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede
Cassazione civile sez. I, 07-03-2008, n. 6186, Giust. civ. Mass. 2008, 3, 376 - Il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 c.c., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto
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