sabato 6 febbraio 2010

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 4920 05-06-1987

Calistro c. Cooperativa impiegati Banco di Sicilia
Nell’ambito delle operazioni fra istituti di credito e clienti l’anatocismo trova generale applicazione attraverso comportamenti della generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, presentando i caratteri obiettivi di costanza, generalità e durata ed il carattere subiettivo della opinio iuris che contrassegnano la norma giuridica consuetudinaria vincolante gli interessati, salva contraria disposizione contrattuale, ai sensi dell’art. 1374 c.c. Ne consegue che in virtù della norma generale di cui all’art. 8 disp. prel. il quale stabilisce che nelle materie regolate da leggi o regolamenti gli usi normativi hanno efficacia se richiamati nelle stesse leggi e negli stessi regolamenti e dell’art. 1283 c.c. il quale disciplina la materia dell’anatocismo in mancanza di usi contrari, gli usi normativi bancari consentono in deroga al citato art. 1283 c.c. che gli interessi scaduti producano altri interessi indipendentemente dai presupposti fissati da tale disposizione.

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