sabato 6 febbraio 2010

Corte d'Appello di Roma 06-10-1986

Società Lesca e altro c. ANAS
Il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. ha la propria “ratio” nell’esigenza di evitare, salve le eccezioni previste dalla norma, che al creditore di un’obbligazione pecuniaria competano interessi ulteriori rispetto a quelli convenuti o legali; viceversa, dopo l’estinzione dell’obbligazione principale, il debito d’interessi assume carattere autonomo e perde il connotato dell’accessorietà rispetto all’obbligazione principale: esso diviene, pertanto, un’obbligazione pecuniaria produttiva di interessi, secondo le regole generali sull’adempimento.

Nessun commento:

Posta un commento