giovedì 25 febbraio 2010

La Banca deve informare l'investitore del declassamento del rating relativo ad ogni specifico titolo....

La Banca deve informare l'investitore del declassamento del rating relativo ad ogni specifico titolo in un rapporto di gestione del portafoglio, ma non ha nessun obbligo se si tratta di un rapporto di negoziazione e gestione titoli
Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 4882 26-04-2006 - La mancata informativa da parte dell'intermediario in ordine al peggioramento del rating e la violazione dell'art. 26 reg. Consob possono avere rilevanza in ordine a rapporti di gestione del portafoglio ma non in quelli di negoziazione e gestione titoli. ...

E' nullo il mutuo fondiario utilizzato per estinguere debiti nei confronti della stessa banca mutuante.

Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, sent. n. 326 11-08-2008 - Qualora il contratto di mutuo fondiario venga utilizzato non già al fine di erogare la somma mutuata ma per ripianare debiti nei confronti della banca mutuante e sostituire i debiti chirografari con altri di pari importo assistiti da garanzie reali e personali, l'operazione non è meritevole di tutela in quanto il contratto di mutuo viene utilizzato non già per concedere un finanziamento ma per costituire una ipoteca a garanzia di un debito preesistente. La fattispecie appare quindi viziata sotto il profilo causale, in quanto la causa concreta di garanzia è incompatibile con il tipo legale del mutuo, e viziata sotto il profilo causale ed affetta da nullità ex art. 1418 cod. civ. La prescrizione - decennale - della domanda di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre non dalla data delle singole operazioni ma dalla data di definitiva chiusura del conto. ...

sabato 20 febbraio 2010

La banca può recedere dal contratto di apertura di credito senza alcuna motivazione ma il cliente può contestare l'illeggittimità del recesso.

Cassazione: La banca può recedere dal contratto di apertura di credito senza alcuna motivazione ma il cliente può contestare l'illegittimità del recesso per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede
Cassazione civile sez. I, 07-03-2008, n. 6186, Giust. civ. Mass. 2008, 3, 376 - Il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 c.c., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto

martedì 9 febbraio 2010

E' nulla la clausola relativa agli interessi derivanti dai giorni di valuta c.d. fittizi.

Tribunale di Lecce 15-12-2009
Deve ritenersi nulla la clausola contenuta nei contratti bancari che prevede il pagamento di interessi derivanti dai c.d. giorni valuta fittizi (in contrapposizione alla concreta data-operazione, la quale si realizza decurtando al contrario i giorni in cui l'utente deposita il denaro, con diminuzione degli interessi creditori in favore dell'utente), in quanto relativi ad addebiti e ad accrediti che non risultano computati in relazione al giorno in cui è stata effettuata l'operazione bancaria.

sabato 6 febbraio 2010

Tribunale di Roma 27-06-1987

Banca Nazionale del Lavoro c. Fallimento Soc. Or Vend
È nulla, per violazione dell’art. 1284 comma 3 c.c., la clausola di un contratto di conto corrente bancario che rinvia, per la determinazione degli interessi extralegali, alle norme bancarie uniformi dato che dette norme non si rinvengono in concreto, agendo il sistema bancario in un ambito monopolistico unilateralmente determinato tra un minimo “prima rate”, ed un massimo “top rate”, entro i cui limiti si può solo rinvenire una media inidonea a soddisfare il precetto di determinazione scritta “ad substantiam” del tasso da applicare nel singolo caso; tale nullità estende i suoi effetti anche alla convenzione di anatocismo bancario valida, secondo gli usi, nei limiti del solo tasso legale degli interessi.

Tribunale di Roma 27-06-1987

Banca Nazionale Agricoltura c. Fallimento Soc. Or Vend e altro
È nulla la clausola di un contratto di conto corrente bancario con cui le parti abbiano pattuito interessi extralegali sul capitale e sugli interessi trimestralmente capitalizzati con riferimento al tasso d’uso o alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito, perché, pur dovendosi ritenere la validità, in via generale,della determinazione “per relationem” del tasso extralegale degli interessi quella clausola non garantisce la diretta individuazione e quantificazione delle prestazioni (che nella specie devono essere contenute in contratti stipulati in forma scritta “ad substantiam”), dato che la clausola anzidetta si limita a riferirsi ad un tasso risultante da fattori di mercato interni ed internazionali ed alle decisioni unilaterali prese monopolisticamente dal cartello bancario e dato che non esiste in concreto un tasso d’uso, conoscibile almeno “ex post”, ma soltanto un insieme di tassi diversi, compresi tra il “prime rate ” e il “top rate”, determinati discrezionalmente dagli istituti bancari.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 4920 05-06-1987

Calistro c. Cooperativa impiegati Banco di Sicilia
Nell’ambito delle operazioni fra istituti di credito e clienti l’anatocismo trova generale applicazione attraverso comportamenti della generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, presentando i caratteri obiettivi di costanza, generalità e durata ed il carattere subiettivo della opinio iuris che contrassegnano la norma giuridica consuetudinaria vincolante gli interessati, salva contraria disposizione contrattuale, ai sensi dell’art. 1374 c.c. Ne consegue che in virtù della norma generale di cui all’art. 8 disp. prel. il quale stabilisce che nelle materie regolate da leggi o regolamenti gli usi normativi hanno efficacia se richiamati nelle stesse leggi e negli stessi regolamenti e dell’art. 1283 c.c. il quale disciplina la materia dell’anatocismo in mancanza di usi contrari, gli usi normativi bancari consentono in deroga al citato art. 1283 c.c. che gli interessi scaduti producano altri interessi indipendentemente dai presupposti fissati da tale disposizione.

Cassazione Civile, sez. I sentenza n. 4920 05-06-1987

Calistro c. Banco Sicilia
Gli usi normativi bancari consentono, in deroga all’art. 1283 c.c., che gli interessi scaduti producano a loro volta interessi, e ciò indipendentemente dai presupposti fissati da tale disposizione, e cioè dalla notificazione di una domanda giudiziale o dall’esistenza di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, e a condizione sempre che questi siano scaduti da almeno sei mesi.

Cassazione Civile, sez.I, sentenza n. 4920 05-06-1987

Callisto c. Banco Sicilia
Nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere, l’ anatocismo costituisce, per effetto del comportamento della generalità dei consociati, un uso normativo ai sensi dell’art. 8 disp.prel. c.c., la cui applicazione deve considerarsi legittima anche in mancanza dei presupposti di cui all’art. 1283 c.c.

Corte d'Appello di Roma 06-10-1986

Società Lesca e altro c. ANAS
Il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. ha la propria “ratio” nell’esigenza di evitare, salve le eccezioni previste dalla norma, che al creditore di un’obbligazione pecuniaria competano interessi ulteriori rispetto a quelli convenuti o legali; viceversa, dopo l’estinzione dell’obbligazione principale, il debito d’interessi assume carattere autonomo e perde il connotato dell’accessorietà rispetto all’obbligazione principale: esso diviene, pertanto, un’obbligazione pecuniaria produttiva di interessi, secondo le regole generali sull’adempimento.

Cassazione Civile, sez. II, sentenza n. 103 11-01-1986

Erario c. Pasca
Con riguardo ad un debito pecuniario certo, ma non liquido, gli interessi, ancorché maturino nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, vengono a scadenza solo con la pronuncia giudiziale, e, pertanto, possono produrre ulteriori interessi (cosiddetto anatocismo ) solo a partire da tale scadenza, nel concorso degli altri requisiti fissati dall’art. 1283 c.c., non anche per il periodo precedente.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 5781 15-11-1984

ANAS c. Salati
La disposizione che ammette l’ anatocismo , dettata dall’art. 1283 c.c. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è quindi estensibile ai cosiddetti debiti di valore, quale è quello derivante dalla responsabilità per danni.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 5409 19.08.1983

Magnisi c. Cassa risparmio Vittorio Emanuele SiciliaGli usi normativi che consentono l’ anatocismo sono ravvisabili nelle relazioni fra gli istituti di credito ed i clienti.

Tribubale di Messina 16-08-2005

Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi deve applicarsi la capitalizzazione degli interessi moratori con cadenza annuale, con la medesima prevista per gli interessi dovuti dalla banca, in virtù del generale principio relativo alla cadenza temporale annuale “ex lege” degli interessi, ricavabile dal disposto dell’art. 1284 c.c. comma 1 ed in applicazione dellart. art. 120 t.u. legge bancaria che sancisce il principio di corrispondenza temporale tra interessi passivi e interessi attivi, nel senso che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, quale principio di correttezza e di buona fede nellesecuzione del contratto.