sabato 6 febbraio 2010

Cassazione Civile, sez. I sentenza n. 4920 05-06-1987

Calistro c. Banco Sicilia
Gli usi normativi bancari consentono, in deroga all’art. 1283 c.c., che gli interessi scaduti producano a loro volta interessi, e ciò indipendentemente dai presupposti fissati da tale disposizione, e cioè dalla notificazione di una domanda giudiziale o dall’esistenza di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, e a condizione sempre che questi siano scaduti da almeno sei mesi.

Cassazione Civile, sez.I, sentenza n. 4920 05-06-1987

Callisto c. Banco Sicilia
Nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere, l’ anatocismo costituisce, per effetto del comportamento della generalità dei consociati, un uso normativo ai sensi dell’art. 8 disp.prel. c.c., la cui applicazione deve considerarsi legittima anche in mancanza dei presupposti di cui all’art. 1283 c.c.

Corte d'Appello di Roma 06-10-1986

Società Lesca e altro c. ANAS
Il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. ha la propria “ratio” nell’esigenza di evitare, salve le eccezioni previste dalla norma, che al creditore di un’obbligazione pecuniaria competano interessi ulteriori rispetto a quelli convenuti o legali; viceversa, dopo l’estinzione dell’obbligazione principale, il debito d’interessi assume carattere autonomo e perde il connotato dell’accessorietà rispetto all’obbligazione principale: esso diviene, pertanto, un’obbligazione pecuniaria produttiva di interessi, secondo le regole generali sull’adempimento.

Cassazione Civile, sez. II, sentenza n. 103 11-01-1986

Erario c. Pasca
Con riguardo ad un debito pecuniario certo, ma non liquido, gli interessi, ancorché maturino nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, vengono a scadenza solo con la pronuncia giudiziale, e, pertanto, possono produrre ulteriori interessi (cosiddetto anatocismo ) solo a partire da tale scadenza, nel concorso degli altri requisiti fissati dall’art. 1283 c.c., non anche per il periodo precedente.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 5781 15-11-1984

ANAS c. Salati
La disposizione che ammette l’ anatocismo , dettata dall’art. 1283 c.c. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è quindi estensibile ai cosiddetti debiti di valore, quale è quello derivante dalla responsabilità per danni.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 5409 19.08.1983

Magnisi c. Cassa risparmio Vittorio Emanuele SiciliaGli usi normativi che consentono l’ anatocismo sono ravvisabili nelle relazioni fra gli istituti di credito ed i clienti.

Tribubale di Messina 16-08-2005

Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi deve applicarsi la capitalizzazione degli interessi moratori con cadenza annuale, con la medesima prevista per gli interessi dovuti dalla banca, in virtù del generale principio relativo alla cadenza temporale annuale “ex lege” degli interessi, ricavabile dal disposto dell’art. 1284 c.c. comma 1 ed in applicazione dellart. art. 120 t.u. legge bancaria che sancisce il principio di corrispondenza temporale tra interessi passivi e interessi attivi, nel senso che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, quale principio di correttezza e di buona fede nellesecuzione del contratto.