giovedì 25 febbraio 2010

La Banca deve informare l'investitore del declassamento del rating relativo ad ogni specifico titolo....

La Banca deve informare l'investitore del declassamento del rating relativo ad ogni specifico titolo in un rapporto di gestione del portafoglio, ma non ha nessun obbligo se si tratta di un rapporto di negoziazione e gestione titoli
Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 4882 26-04-2006 - La mancata informativa da parte dell'intermediario in ordine al peggioramento del rating e la violazione dell'art. 26 reg. Consob possono avere rilevanza in ordine a rapporti di gestione del portafoglio ma non in quelli di negoziazione e gestione titoli. ...

E' nullo il mutuo fondiario utilizzato per estinguere debiti nei confronti della stessa banca mutuante.

Tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina, sent. n. 326 11-08-2008 - Qualora il contratto di mutuo fondiario venga utilizzato non già al fine di erogare la somma mutuata ma per ripianare debiti nei confronti della banca mutuante e sostituire i debiti chirografari con altri di pari importo assistiti da garanzie reali e personali, l'operazione non è meritevole di tutela in quanto il contratto di mutuo viene utilizzato non già per concedere un finanziamento ma per costituire una ipoteca a garanzia di un debito preesistente. La fattispecie appare quindi viziata sotto il profilo causale, in quanto la causa concreta di garanzia è incompatibile con il tipo legale del mutuo, e viziata sotto il profilo causale ed affetta da nullità ex art. 1418 cod. civ. La prescrizione - decennale - della domanda di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre non dalla data delle singole operazioni ma dalla data di definitiva chiusura del conto. ...

sabato 20 febbraio 2010

La banca può recedere dal contratto di apertura di credito senza alcuna motivazione ma il cliente può contestare l'illeggittimità del recesso.

Cassazione: La banca può recedere dal contratto di apertura di credito senza alcuna motivazione ma il cliente può contestare l'illegittimità del recesso per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede
Cassazione civile sez. I, 07-03-2008, n. 6186, Giust. civ. Mass. 2008, 3, 376 - Il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 c.c., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto

martedì 9 febbraio 2010

E' nulla la clausola relativa agli interessi derivanti dai giorni di valuta c.d. fittizi.

Tribunale di Lecce 15-12-2009
Deve ritenersi nulla la clausola contenuta nei contratti bancari che prevede il pagamento di interessi derivanti dai c.d. giorni valuta fittizi (in contrapposizione alla concreta data-operazione, la quale si realizza decurtando al contrario i giorni in cui l'utente deposita il denaro, con diminuzione degli interessi creditori in favore dell'utente), in quanto relativi ad addebiti e ad accrediti che non risultano computati in relazione al giorno in cui è stata effettuata l'operazione bancaria.

sabato 6 febbraio 2010

Tribunale di Roma 27-06-1987

Banca Nazionale del Lavoro c. Fallimento Soc. Or Vend
È nulla, per violazione dell’art. 1284 comma 3 c.c., la clausola di un contratto di conto corrente bancario che rinvia, per la determinazione degli interessi extralegali, alle norme bancarie uniformi dato che dette norme non si rinvengono in concreto, agendo il sistema bancario in un ambito monopolistico unilateralmente determinato tra un minimo “prima rate”, ed un massimo “top rate”, entro i cui limiti si può solo rinvenire una media inidonea a soddisfare il precetto di determinazione scritta “ad substantiam” del tasso da applicare nel singolo caso; tale nullità estende i suoi effetti anche alla convenzione di anatocismo bancario valida, secondo gli usi, nei limiti del solo tasso legale degli interessi.

Tribunale di Roma 27-06-1987

Banca Nazionale Agricoltura c. Fallimento Soc. Or Vend e altro
È nulla la clausola di un contratto di conto corrente bancario con cui le parti abbiano pattuito interessi extralegali sul capitale e sugli interessi trimestralmente capitalizzati con riferimento al tasso d’uso o alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito, perché, pur dovendosi ritenere la validità, in via generale,della determinazione “per relationem” del tasso extralegale degli interessi quella clausola non garantisce la diretta individuazione e quantificazione delle prestazioni (che nella specie devono essere contenute in contratti stipulati in forma scritta “ad substantiam”), dato che la clausola anzidetta si limita a riferirsi ad un tasso risultante da fattori di mercato interni ed internazionali ed alle decisioni unilaterali prese monopolisticamente dal cartello bancario e dato che non esiste in concreto un tasso d’uso, conoscibile almeno “ex post”, ma soltanto un insieme di tassi diversi, compresi tra il “prime rate ” e il “top rate”, determinati discrezionalmente dagli istituti bancari.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 4920 05-06-1987

Calistro c. Cooperativa impiegati Banco di Sicilia
Nell’ambito delle operazioni fra istituti di credito e clienti l’anatocismo trova generale applicazione attraverso comportamenti della generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, presentando i caratteri obiettivi di costanza, generalità e durata ed il carattere subiettivo della opinio iuris che contrassegnano la norma giuridica consuetudinaria vincolante gli interessati, salva contraria disposizione contrattuale, ai sensi dell’art. 1374 c.c. Ne consegue che in virtù della norma generale di cui all’art. 8 disp. prel. il quale stabilisce che nelle materie regolate da leggi o regolamenti gli usi normativi hanno efficacia se richiamati nelle stesse leggi e negli stessi regolamenti e dell’art. 1283 c.c. il quale disciplina la materia dell’anatocismo in mancanza di usi contrari, gli usi normativi bancari consentono in deroga al citato art. 1283 c.c. che gli interessi scaduti producano altri interessi indipendentemente dai presupposti fissati da tale disposizione.

Cassazione Civile, sez. I sentenza n. 4920 05-06-1987

Calistro c. Banco Sicilia
Gli usi normativi bancari consentono, in deroga all’art. 1283 c.c., che gli interessi scaduti producano a loro volta interessi, e ciò indipendentemente dai presupposti fissati da tale disposizione, e cioè dalla notificazione di una domanda giudiziale o dall’esistenza di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, e a condizione sempre che questi siano scaduti da almeno sei mesi.

Cassazione Civile, sez.I, sentenza n. 4920 05-06-1987

Callisto c. Banco Sicilia
Nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere, l’ anatocismo costituisce, per effetto del comportamento della generalità dei consociati, un uso normativo ai sensi dell’art. 8 disp.prel. c.c., la cui applicazione deve considerarsi legittima anche in mancanza dei presupposti di cui all’art. 1283 c.c.

Corte d'Appello di Roma 06-10-1986

Società Lesca e altro c. ANAS
Il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. ha la propria “ratio” nell’esigenza di evitare, salve le eccezioni previste dalla norma, che al creditore di un’obbligazione pecuniaria competano interessi ulteriori rispetto a quelli convenuti o legali; viceversa, dopo l’estinzione dell’obbligazione principale, il debito d’interessi assume carattere autonomo e perde il connotato dell’accessorietà rispetto all’obbligazione principale: esso diviene, pertanto, un’obbligazione pecuniaria produttiva di interessi, secondo le regole generali sull’adempimento.

Cassazione Civile, sez. II, sentenza n. 103 11-01-1986

Erario c. Pasca
Con riguardo ad un debito pecuniario certo, ma non liquido, gli interessi, ancorché maturino nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, vengono a scadenza solo con la pronuncia giudiziale, e, pertanto, possono produrre ulteriori interessi (cosiddetto anatocismo ) solo a partire da tale scadenza, nel concorso degli altri requisiti fissati dall’art. 1283 c.c., non anche per il periodo precedente.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 5781 15-11-1984

ANAS c. Salati
La disposizione che ammette l’ anatocismo , dettata dall’art. 1283 c.c. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è quindi estensibile ai cosiddetti debiti di valore, quale è quello derivante dalla responsabilità per danni.

Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 5409 19.08.1983

Magnisi c. Cassa risparmio Vittorio Emanuele SiciliaGli usi normativi che consentono l’ anatocismo sono ravvisabili nelle relazioni fra gli istituti di credito ed i clienti.

Tribubale di Messina 16-08-2005

Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi deve applicarsi la capitalizzazione degli interessi moratori con cadenza annuale, con la medesima prevista per gli interessi dovuti dalla banca, in virtù del generale principio relativo alla cadenza temporale annuale “ex lege” degli interessi, ricavabile dal disposto dell’art. 1284 c.c. comma 1 ed in applicazione dellart. art. 120 t.u. legge bancaria che sancisce il principio di corrispondenza temporale tra interessi passivi e interessi attivi, nel senso che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, quale principio di correttezza e di buona fede nellesecuzione del contratto.

sabato 3 ottobre 2009

Banche: operativa la moratoria sulle Pmi.

All’ accordo sul credito a favore delle Pmi, firmato lo scorso 3 agosto da ABI e dalle associazioni imprenditoriali dell’Osservatorio banche-imprese, hanno sinora aderito la maggior parte degli istituti di credito italiani
Lo scorso 3 agosto è stato firmato a Milano dall’Abi e da organizzazioni imprenditoriali dell’Osservatorio banche-imprese, alla presenza del ministro dell'Economia Giulio Tremonti, l’Avviso comune sulla cosiddetta “moratoria dei debiti delle Pmi” con cui si condividono alcuni impegni a favore delle Pmi che a causa della crisi registrano difficoltà finanziarie temporanee. In particolare l’accordo prevede una sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo vantate dalle banche nei confronti delle Pmi e altre misure volte al miglioramento della patrimonializzazione delle imprese.Come recita il testo dell’accordo, obiettivo della moratoria è quello di “favorire la continuità dell’afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medi imprese con adeguate prospettive economiche e che possano provare la continuità aziendale, liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà”. L’Avviso comune si propone inoltre di “promuovere il processo di patrimonializzazione delle Pmi”.L’Avviso comune individua nello specifico i seguenti interventi:- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili;- un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale.L’Avviso prevede in particolare che:- sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma dell’Avviso. Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;- possono effettuare la domanda di sospensione le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione della sospensione o dell’allungamento dell’anticipazione su crediti non hanno posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso;- per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate “in bonis” e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all’Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto;- la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.- le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2010. L’Avviso ha validità per le operazioni che presentano caratteristiche pari a quelle descritte o migliorative per il cliente della banca.

domenica 14 giugno 2009

Un miracolo fotovoltaico

È un classico: se si legge una notizia che contiene dei dati e non si ha un metro di paragone, non si capisce bene che cosa significhi davvero.Così è anche con i dati appena pubblicati sulle installazioni di impianti per l'energia fotovoltaica in Italia negli ultimi anni messi a disposizione dal Gestore dei Servizi Elettrici.La capacità fotovoltaica installata fino a oggi in Italia ha superato anche il traguardo dei 450 MW, pari a circa 37mila impianti entrati in esercizio.
In poco più di due anni, da quando è entrata in vigore l'incentivazione per il fotovoltaico, abbiamo raggiunto una potenza installata pari a quella di una grande centrale termoelettrica, che per essere costruita richiederebbe invece anni. E questo con un impegno economico da parte dello stato di gran lunga inferiore. Basta questa osservazione di Riccardo Oldani a rendere chiaro che cosa è davvero successo.Spiega il sito di Zeroemission.tv che il documento, intitolato “Fotovoltaico. Risultati del Conto Energia al 31 dicembre 2008” e redatto dal Gse, fornisce, attraverso sintetiche elaborazioni, una fotografia dei risultati ottenuti in Italia dal meccanismo d’incentivazione della tecnologia fotovoltaica, noto come “Conto energia”, dal 2005 – anno in cui è entrato in funzione – alla fine del 2008.
Il documento del Gse con tabelle e illustrazioni cartografiche spiega la diffusione degli impianti fotovoltaici sul territorio nazionale. In particolare viene rappresentata la ripartizione percentuale del numero e della potenza degli impianti e della potenza installata per km2 e pro capite, per ciascuna regione e provincia italiana.
Nel documento, infine, è riportata, anche la ripartizione percentuale regionale della capacità fotovoltaica installata, suddivisa per tipologia di pannello e per grado di integrazione architettonica.
Ad esempio dallo studio emerge che a fine 2008, in Italia, risultano installati col Conto energia 418 MW per un totale di 31.875 impianti. Nell’Italia settentrionale è presente il più alto numero di impianti realizzati: in particolare in Lombardia ed Emilia Romagna, che insieme esprimono circa il 27 per cento del totale nazionale.
Tra le regioni dell’Italia centrale è il Lazio a detenere il primato con il 5,9 per cento. Tra le regioni meridionali la Puglia con quasi l’8 per cento distacca nettamente tutte le altre regioni del Sud, che insieme alle isole raggiungono circa il 14 per cento del totale nazionale.
Gli impianti parzialmenti integrati rappresentano il 53 per cento del totale, i non integrati il 27 per cento e quelli totalmente integrati il 20 per cento. Sempre a fine 2008 l’Italia, con 338 MW, nel ranking internazionale della potenza installata per l’anno 2008, risulta terza insieme agli Stati Uniti, quinta nel mondo (ma terza in Europa) dopo Germania, Spagna, Giappone e Stati Uniti per potenza fv installata cumulata a fine 2008.

venerdì 27 marzo 2009

Studio Ernst & Young sugli investimenti in energia rinnovabile.

La crisi economica mostra i suoi effetti riducendo, per la prima volta dalla creazione dell’indice, l’attrattività di tutti i 20 Paesi analizzati.
Gli Stati Uniti perdono punti nell’indice complessivo delle destinazioni più attraenti per gli investimenti in energia rinnovabile, favorendo l'ascesa della Germania, che li raggiunge in testa alla classifica: è quanto emerge dall'ultima edizione dell'indagine Renewable Energy Country Attractiveness Index pubblicata da Ernst & Young. L'indice, che stila la classifica degli investimenti globali in energia rinnovabile, ha evidenziato anche una riduzione record dell’attrattività di tutti i 20 Paesi analizzati, inclusa l’Italia: è la prima volta che ciò accade dalla creazione dell'indice, avvenuta cinque anni fa.
Angelo Era, Partner Ernst & Young settore Energy, osserva come, nonostante la crisi finanziaria abbia influito negativamente sugli investimenti in tutti i Paesi presenti nell'indice, gli effetti maggiori si siano avvertiti negli Stati Uniti. "La pesante situazione economica negli Stati Uniti ha limitato fortemente l'accesso ai finanziamenti e ha rallentato notevolmente gli scambi di titoli PTC (Production Tax Credit) e ITC (Investment Tax Credit) che permettono alle aziende di ottenere sgravi fiscali acquistando crediti dagli sviluppatori di energie rinnovabili”. "Questa situazione ha permesso alla Germania di assumere quasi automaticamente il ruolo di destinazione più attraente per gli investimenti in energia rinnovabile, unitamente agli Stati Uniti, soprattutto come conseguenza della tariffazione speciale in vigore nel Paese tedesco che rende il mercato più flessibile", ha osservato Era.
Il Regno Unito ha scalato una posizione nella categoria "All Renewables" attestandosi al quinto posto a pari merito con la Spagna. L'interesse per gli investimenti nel Regno Unito è cresciuto in seguito all'annuncio effettuato dal governo nel suo Pre Budget Report circa l'intenzione di prorogare fino al 2037 l'impegno a favore dell'energia rinnovabile unitamente all'attuazione dell'Energy and Planning Act 2008, che prevede l'entrata in vigore di una nuova tariffa speciale per la realizzazione di piccole wind farm fino a 5 megawatt di capacità.
Era ha affermato che, nonostante l'interesse per gli investimenti negli Stati Uniti sia cresciuto in seguito all'entrata in vigore dell'Energy Improvement and Extension Act, che prevede la proroga degli sgravi fiscali per gli investimenti e la produzione nell'energia rinnovabile, la crisi economica ha avuto ripercussioni fortemente negative su tutto il settore. "Il settore dei servizi finanziari è di gran lunga il principale acquirente di PTC e ITC, aspetto che ha contribuito a decretare il successo di questo settore negli Stati Uniti. Tuttavia, la volatilità dei mercati finanziari globali ha reso impossibile l'acquisto di tali crediti da parte di numerosi operatori finanziari, e ciò ha impedito a numerosi investitori in progetti di energia rinnovabile di realizzare il valore degli investimenti effettuati. Per risollevare questo settore negli Stati Uniti è dunque necessario un radicale miglioramento dell'efficacia dei PTC. "La strada intrapresa dagli Stati Uniti riveste un'importanza critica per tutto il settore e le misure annunciate dal nuovo presidente Obama verranno seguite con estrema attenzione. La crescita a livello mondiale dell'energia rinnovabile appare destinata a proseguire, sebbene a ritmo meno sostenuto, ma qualora gli Stati Uniti dovessero porre un freno ai piani previsti le ripercussioni su tutto il settore sarebbero pesantissime", ha proseguito Era.
Germania: la caduta può essere tanto rapida quanto l'ascesa oltre che le interessanti tariffe speciali, al raggiungimento da parte della Germania del primo posto in classifica ha contribuito anche l'annuncio di un piano del governo che prevede la realizzazione di 33 nuovi campi eolici offshore nel quadro di un progetto volto a produrre dal vento 25 gigawatt di energia entro il 2030. In pratica, però, gli investimenti necessari potrebbero subire dei ritardi. "Se è vero che il governo tedesco ha delineato un piano ambizioso per la produzione di energia tramite wind farm, la realtà potrebbe essere molto diversa per colpa del blocco degli investimenti e dei capitali imposto dalla forte crisi finanziaria in atto", ha sottolineato Era.
Se da un lato la posizione del Regno Unito è stata rafforzata dalla proroga degli impegni nell'energia rinnovabile e dall'entrata in vigore dell'Energy and Planning Act 2008, dall'altro la riduzione del valore della sterlina nei confronti dell'euro pone un freno significativo agli investimenti. "La riduzione del valore della sterlina nei confronti dell'euro rende sempre più onerosi i progetti in energia rinnovabile del Regno Unito a causa del continuo aumento delle importazioni di tecnologie dal resto dell'Europa sostenuto dal favorevole tasso di cambio. A ciò si aggiunge la riduzione del prezzo del petrolio, e quindi del costo dell’energia, che diminuisce la redditività dei progetti, con la conseguenza di rendere anti-economici molti programmi. Appare inoltre improbabile che i prezzi in discesa delle materie prime, quali l'acciaio e il rame, possano essere sufficienti per compensare tale riduzione", ha spiegato Era.
In tutto il mondo è dunque prevedibile l'aumento delle cancellazioni e dei rallentamenti dei vari progetti a causa di un atteggiamento attendista degli operatori del settore circa regolamentazioni e costi della supply chain. Questa situazione, secondo Era, dovrebbe però rappresentare un vantaggio per gli investitori con grandi capitali disponibili. "Una tendenza interessante in atto nel settore, che merita di essere seguita con attenzione nei prossimi mesi, riguarda l'intensificazione delle partnership e delle joint venture tra i protagonisti del settore e gli investitori con grandi capitali disponibili in questo periodo di forte riduzione della liquidità", ha concluso Era.
Questo comunicato stampa è emesso da EYGM Limited, appartenente all’organizzazione globale Ernst & Young che non fornisce alcun servizio ai clienti.

domenica 15 marzo 2009

Mutui; il ritorno del variabile.

«Tasso fisso? No, in questo momento le consigliamo di scegliere il variabile». A chi si appresta a chiedere un mutuo oggi capita sempre più spesso di ricevere questa risposta allo sportello bancario. Non è un caso, quindi, che nei primi due mesi del 2009 le richieste di mutui a tasso variabile, secondo le rilevazioni di MutuiOnline.it, sono balzate dal 17,2% di fine 2008 al 39,7 per cento. Del resto, la rimonta del variabile era cominciata già nell’ultimo trimestre del 2008 quando, come evidenziano le elaborazioni di Assofin, l’associazione del credito al consumo e immobiliare, i mutui variabili sono passati da una quota del 16% al 20% del totale delle erogazioni.
Come mai? «La rimonta del variabile è legata a due ragioni - spiega Roberto Anedda, vicepresidente di MutuiOnline.it -. Da un lato è determinata dalla forte discesa degli indici Euribor a cui sono ancorati tali prestiti (questa mattina l’Euribor a 1 mese è sceso all’1,36%, il trimestrale all’1,7%, ndr) che permette di ottenere un risparmio in partenza di circa il 2% in raffronto al corrispettivo prestito a tasso fisso. Dall’altro - prosegue - va tenuto conto che alcuni istituti, a causa della crisi finanziaria in atto, in questa fase hanno minore flessibilità nella gestione e nell’erogazione di credito e pertanto, per equilibrare i flussi finanziari nel lungo termine, tendono a scartare o a rendere sconvenienti (applicando spread dal 2% in su, ndr) i mutui fissi».
Una scelta dettata da una semplice analisi dei costi e dei ricavi. Le banche, infatti, acquistano la maggior parte del capitale con cui finanziano la propria attività sul mercato interbancario a breve termine (pagano quindi un costo pari al tasso Euribor) mentre le rate dei mutui a tasso fisso, che per le banche rappresentano un ricavo, sono calcolate tenendo conto degli indici Irs, che in questa fase viaggiano intorno ai minimi (il ventennale è pari al 3,83 per cento). «Prevedendo che, una volta superata questa crisi, l’Euribor tornerà a salire anche oltre il 4% - conclude Anedda -, molti istituti preferiscono oggi offrire finanziamenti che seguono l’andamento del costo del denaro (a tasso variabile quindi, ndr) piuttosto che offrire un tasso fisso dal quale, quando l’attuale anomalia del credito sarà rientrata, rischiano di percepire in futuro ricavi inferiori ai costi che dovranno sostenere per acquistare denaro».
I consigli per chi sceglie il variabile. Per la stessa dinamica, chi stipula oggi un mutuo a tasso variabile può farlo solo se la condizione reddituale gli consente di sobbarcarsi l’aumento (praticamente certo) della rata nei prossimi anni.
Fonte:ilsole24ore.com

martedì 24 febbraio 2009

Dopo i subprime, la bolla delle credit card.

Ad essere ottimisti sta per arrivare sui mercati quella che può essere definita una nuova valanga. L’unico dubbio è: quando, non se…
Si parla di 950 miliardi di dollari di esposizione creditizia in mano alle banche americane connessa alle carte di credito. Inoltre questi crediti sono quasi tutti “tossici” e come al solito sono stati cartolarizzati: ci sono infatti 365 miliardi di dollari di titoli “appoggiati” su di essi e diffusi a piene mani dalle banche negli hedge e fondi pensione.
Il dato però non è certo e il New York Times valuta l’intero mercato delle carte di credito in 4.400 miliardi di dollari e stima che almeno 50 milioni di famiglie americane hanno un debito medio di 17 mila dollari.
Esiste un’altra aggravante rispetto alla crisi dei mutui, infatti i 1.300 miliardi di dollari di titoli che usano i subprime come collateral , hanno almeno qualcosa su cui rifarsi, le case; viceversa quelli basati sulle carte di credito non hanno nulla.
Quello delle carte di credito è un problema tutto americano, infatti in Europa e specialmente in Italia i termini di utilizzo delle carte è notevolmente meno diffuso e soprattutto per quelle di tipo “revolving” che invece negli USA rappresentano l’85% del totale.
Il problema è come al solito individuare chi detenga i titoli tossici ad esse collegati.

Le società più esposte:
- JPMorgan: crediti per 155,4 miliardi, pari al 20,5% del fatturato totale;
- Bank America: crediti per 153,3 miliardi, pari al 22,1% del fatturato totale;
- Citigroup: crediti per 151,2 miliardi, pari al 15,7% del fatturato totale;
- Capital One: crediti per 67,8 miliardi, pari al 62,0% del fatturato totale;
- American Express: crediti per 64,7 milioni, pari al 24,5% del fatturato totale;
- Discover: crediti per 47,0 miliardi, pari al 97,8% del fatturato totale.

Conclusioni:
Lo scenario atteso è che la bolla scoppi, cioè che gli americani non riescano a rimborsare i debiti contratti e le banche emittenti subiranno le relative perdite. Quindi nuovi fallimenti e tentativi di salvataggio da parte del governo USA con conseguente crollo delle quotazioni dei titoli azionari ed obbligazionari.Tutto ciò si trasferirà sull’economia reale attraverso il canale del consumo, aggravando la recessione in atto. Ma questa ulteriore crisi del sistema finanziario USA contagerà anche tutte le maggiori società finanziarie nazionali delle altre economie sviluppate contribuendo alla riduzione della spesa per consumi anche in Europa e in Giappone.

sabato 21 febbraio 2009

Immobili v/s Borse.

Il crollo in atto delle borse mondiali ha rilanciato l’investimento immobiliare, in termini di confronto delle performance con le azioni, sia di breve che di lungo periodo. Negli ultimi dieci anni infatti il mattone ha battuto i listini azionari in molti paesi.
Ad esempio:
- in Italia a fronte di una performance del Mibtel del -30,6%,’immobiliare residenziale si è apprezzato dell’80,5%.
- in Spagna: indice Ibex35 -3,0%, immobili +171,6%;
- nel Regno Unito: indice Ftse100 -22%, immobili +148,9%;
- nei Paesi Bassi: indice Aem -59,8%, immobili +89,9%.

Fonte dei dati: Nomisma